SUL RAPPORTO CAPITALE - LAVORO
Parafrasi del preambolo della dichiarazione di Filadelfia.
Gianni Loy
1. Sul fondamento del Diritto del lavoro.
In un saggio di qualche anno fa, Paul O' Higgins rivendicava per l'Irlanda
il merito di aver elaborato il primo dei principi sui quali si fonda
l'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL).
Sarebbe stato un economista irlandese, John Kells Ingram, in occasione
del congresso dei sindacati inglesi svoltosi a Dublino nel 1880, a formulare,
per la prima volta, la proposizione secondo la quale "il lavoro
non è una merce".
"Considerare il lavoro come una merce - affermava Ingram - significa
rimuovere tutto d'un colpo, il fondamento etico sul quale dovrebbe poggiare
il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, rendendo la cosiddetta
legge del mercato l'unico regolatore".
"Il salario del lavoratore - spiegava - deve essere considerato
come lo strumento indispensabile per il suo mantenimento in uno stato
di salute fisica, di sicurezza materiale e di tranquillità morale,
tale che gli consenta di continuare a prestare il suo servizio alla
società e di preparare una nuova generazione allo stesso servizio".
Quella espressione ha fatto fortuna, probabilmente perché capace
di sintetizzare, con ottima tecnica comunicativa, i messaggi, prevalentemente
di origine etica, da più parti indirizzati ai pionieri di quelle
nuove relazioni di lavoro prodotte dalla rivoluzione industriale.
La denuncia per la situazione di sfruttamento della nascente classe
operaia e l'esigenza di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in
quanto persone, provenivano dai più disparati movimenti sociali,
politici, religiosi.
I toni potevano essere paternalistici, come quello del Papa Leone XIII°
che, rivolgendosi ai pellegrini francesi il 20 ottobre del 1889, affermava
che "i padroni devono considerare gli operai come fratelli e migliorare
la loro condizione secondo giustizia: devono vegliare sugli interessi
morali e fisici degli operai, edificarli col buon esempio di una vita
cristiana" .
Lo stesso concetto poteva essere espresso in termini di programma politico,
come avviene già nella Costituzione francese del 1848 che, sulla
scorta dei principi ereditati dalla Rivoluzione, afferma che tutti i
cittadini devono "concorrere al bene comune aiutandosi fraternamente
gli uni con gli altri" . Oppure poteva essere letto nel messaggio
di tipo antagonista dei nascenti movimenti di ispirazione socialista
o anarchica, dove la fratellanza mirava, invece, alla coesione tra gli
operai in funzione della lotta di classe.
Quei messaggi, indipendentemente dalla loro ispirazione ideologica,
erano tutti originati dalla dolorosa constatazione della fatica, della
miseria, della sofferenza, alla quale erano destinati i più umili
servitori del capitalismo nascente.
Il compito di raccogliere le istanze, eminentemente etiche, che crescevano
di pari passo con il diffondersi del più moderno sistema economico,
è stato presto assunto dal nascente Diritto del lavoro. Quel
diritto, a poco a poco, è divenuto luogo di sintesi dei principi
e delle istanze mutuate dalle altre discipline, sede di elaborazione,
ed allo stesso tempo strumento dichiaratamente destinato ad entrare
in rotta di collisione con la pressoché completa libertà
di azione che il primo capitalismo pronosticava per se stesso.
"L'idée d'un état de droit, l'acceptation inconditionnelle
de droits fondamentaux venus d'un dehors instituant et surtout le rôle
joué par les conflits pour permettre de progresser son autant
d'axiomes a partir desquels évolue, sous nos yeux, le droit du
travail"
Quel diritto del lavoro, prima timidamente, smise quindi di contemplare
il sistema del "laissez faire", e cominciò a progettare
un processo di liberazione dalle servitù più dolorose,
con moti talvolta ondulatori, talvolta sussultori, con accelerazioni
e ripensamenti, proponendo, nella sostanza, strumenti idonei a garantire
l'esecuzione del lavoro in condizioni e con modalità rispettose
della persona, del suo corpo e della sua mente. Tali strumenti sono
stati per lo più rappresentati dal contratto di lavoro e dallo
status.
Quel diritto, quindi, nasce proprio per "rispondere alla crescente
domanda di sicurezza da parte di un contraente atipico, per proteggerlo
dai rischi cui lo espone l'organizzazione industriale e il mercato".
Quel contraente atipico è, sostanzialmente, un contraente debole,
un soggetto che deve proteggere la propria salute, garantirsi un salario
sufficiente, tutelarsi contro il rischio della perdita del posto di
lavoro. E' una persona che ha bisogno di sicurezza. Così, quella
sicurezza, presto, assume le sembianze di un diritto, anzi "del"
diritto che, a sua volta, origina e giustifica gli altri diritti .
I diritti sociali fondamentali, in sostanza, fondati su "ragioni
morali che derivano dalla dignità dell'uomo" , "per
mezzo della pressione sociale e delle riflessioni teoriche" si
convertono prima di tutto in valori politici e, successivamente, "attraverso
l'azione concreta degli operatori giuridici e dei meccanismi democratici",
si concretizzano in valori giuridici.
La "missione" del Diritto del lavoro, quindi, è quella
della protezione del lavoratore e la sua ispirazione affonda nei principi
etici. Per affermare ciò non è neppure indispensabile
risolvere la querelle tra giusnaturalismo e positivismo relativa all'effettività
dei principi fondamentali non esplicitati da norme positive.
2. Sull'autonomia del Diritto del lavoro.
Tale premessa ci consente di affermare l'autonomia del Diritto del lavoro
dalle scienze che perseguano obiettivi incompatibili con la sua essenziale
funzione.
Certo, il Diritto del lavoro potrebbe anche essere considerato un semplice
strumento tecnico-giuridico di regolazione dei rapporti tra capitale
e lavoro. Se così fosse, esso risulterebbe accessorio del sistema
economico dominante, sarebbe da esso utilizzato, strumentalmente, al
fine del soddisfacimento dei propri interessi o, nei regimi totalitari,
di controllo politico. Ciò non è escluso in ogni caso.
Tuttavia, il Diritto del lavoro si è storicamente evoluto come
sintesi dei fenomeni sociali e delle istanze rappresentate dall'evoluzione
del movimento operaio e sindacale. Esso, inoltre, si è alimentato
della riflessione teorica che precede e giustifica l'elaborazione delle
norme di diritto positivo mediante le quali si realizza la tutela.
Il Diritto del lavoro, quindi, non può accettare supinamente
le suggestioni che provengono dalle altre discipline, segnatamente dall'economia,
ma è chiamato a dare ragione dei fenomeni connessi con lo svolgimento
di un'attività lavorativa che sia resa in condizioni di subordinazione
in cambio di un salario.
Di conseguenza, ha dovuto affrontare delicate questioni teoriche, sopratutto
alle origini, circa la natura della soggezione del lavoratore subordinato
nei confronti del datore di lavoro, chiedersi se il lavoro possa essere
scisso dalla persona del lavoratore, così da costituire un'entità
indipendente, suscettibile, quindi, di essere trattata alla stregua
di una merce. Argomento, questo, che ha dato lo spunto alle riflessioni
di Ingram.
Non è necessario riassumere tutto il dibattito che, per lungo
tempo, ha appassionato gli studiosi della materia, solo ribadire che
i termini per la soluzione del problema teorico sono stati costantemente
ispirati dall'etica.
Anche i padri fondatori del Diritto del lavoro di impostazione schiettamente
liberale, in Italia Barassi, muovono sempre dalla constatazione dei
danni causati ai lavoratori dalla nascente industrializzazione per invocare
una legislazione sociale con "funzione integratrice di riequilibrio
della situazione di disuguaglianza di fatto in cui versa il lavoratore".
Barassi, "il cui impegno teorico e costruttivo si svolge tenacemente
nei confini dell'ordinamento vigente, con il dichiarato intento di trarne
la disciplina positiva dei rapporti di lavoro", quando non trovava
solide basi interpretative nelle norme esistenti, invocava l'intervento
di un futuro legislatore capace di ricondurre il dato positivo a quei
principi generali, derivanti dall'etica e dalla coscienza comune, che
avvertiva innati nel Diritto del lavoro.
Egli, infatti, conosce ed ammette un "bisogno di tutela",
definendolo di natura sociologica, fondato sull'etica e sulla comune
coscienza, ancorché ritenga che tali sentimenti non possano arrivare
sino ad imporre comportamenti che non siano stati recepiti dal diritto
positivo .
In maniera assai più netta Sinzheimer, nello stesso periodo,
affermava che il Diritto del lavoro è "il difensore degli
esseri umani in un'epoca di sfrenato materialismo" .
Il Diritto del lavoro, quindi, nasce non solo autonomo rispetto ad altre
discipline, ma antagonista rispetto a quelle che, come le teorie economiche
dell'epoca, intende esplicitamente contrastare.
3. Sulla "conquista" dell'etica da parte del Diritto del
lavoro e dell'Economia.
L'etica e la coscienza comune hanno ispirato, come si è detto,
la nascita del Diritto del lavoro. Probabilmente continueranno a farlo,
nel senso che è auspicabile che siano i valori positivi fatti
propri dalla coscienza collettiva a suggerire i necessari adattamenti
che questa disciplina dovrà necessariamente assumere per far
fronte alla evoluzione prodotta dai fenomeni economici e dalle regole
che li governano o che li vorrebbero governare. Regole che taluni vorrebbero
affidate esclusivamente al mercato, rappresentate principalmente dal
contratto, e che altri, invece, vorrebbero mantenere nell'ambito della
legislazione statale o sovra-nazionale.
Ciò non significa che il Diritto del lavoro sia o debba essere,
in qualche modo, governato dall'etica. Secondo l'insegnamento di Kelsen,
esiste una totale autonomia tra le due sfere: l'etica opera su di un
piano totalmente autonomo rispetto al Diritto ed il Diritto, da parte
sua, è fondato esclusivamente sulle norme positive che lo regolano.
Il compito della morale pubblica, pertanto, non può che limitarsi
a richiedere al potere legislativo di ispirarsi, nel determinare le
regole, a valori socialmente condivisi.
L'autonomia non esclude l'esistenza di talune "relazioni"
tra le due discipline. A volte, infatti, il Diritto del lavoro rinvia
a valori socialmente condivisi, in qualche modo riferibili all'etica.
Così, ad esempio, quando l'ordinamento riconosce il diritto soggettivo
ad una retribuzione che consenta "una vita libera e dignitosa"
affidando ai giudici (che peraltro abilmente eludono la richiesta limitandosi
ad applicare i contratti collettivi) il compito di determinarla secondo
condivisi valori sociali. Oppure tutte le volte che il Diritto richiama
obblighi in qualche modo connessi al buon costume o alla morale. Ciò,
normalmente, determina una variabilità del contenuto concreto
della norma ed impone un particolare schema interpretativo, vista la
determinante influenza delle condizioni di tempo e di luogo, ma non
incrina neppure un po' la piena autonomia del diritto rispetto all'etica.
Anche all'economia piace vezzeggiare l'etica. A dir la verità,
il rapporto tra etica ed affari risale al mondo antico, il problema
della ricchezza si è poi incuneato, attraverso la cruna di un
ago , sino a produrre scismi nell'Europa mercantile governata dal cristianesimo.
Oggi, tuttavia, si pone in maniera differente, sopratutto quando "le
istituzioni e le strutture fondamentali del sistema appaiono insufficienti
a colpire atti riprovevoli non solo e non tanto sotto il profilo etico,
bensì ai fini della sopravvivenza del sistema stesso" .
In tal caso, come è stato opportunamente evidenziato, "si
è soliti ricorrere a un'entità dallo statuto incerto,
quell' "etica tampone" incaricata di evitare che il sistema
del capitalismo entri in una fase critica irreversibile perdendo il
consenso e sopratutto la legittimazione sociale" .
In questo suo corteggiamento della morale, il sistema economico si dota,
sovente ed a vari livelli, di codici etici, allo scopo di limitare gli
effetti negativi che potrebbero derivare dal fatto che il sistema giuridico
non appare in grado o non riesce a dotarsi regole giuridiche in grado
di controllare alcuni dei fenomeni appartenenti al mondo delle imprese
e dei commerci.
Così, quasi tutte le grandi imprese, sopratutto negli Stati Uniti,
adottano codici etici per controllare e limitare l'opportunismo dei
manager, quantunque spesso, in realtà, tali codici rappresentino
solo sofisticate operazioni di cosmesi .
Altrettanto avviene, in un campo assai più prossimo a quello
che il Diritto del lavoro dovrebbe coprire, quando di fronte all'incapacità
degli ordinamenti interni e dei trattati internazionali di dotarsi di
regole efficaci a salvaguardia dei diritti dei lavoratori più
deboli (come il divieto del lavoro minorile o altre forme estreme di
sfruttamento), le imprese, al fine di salvaguardare la propria immagine
di fronte all'opinione pubblica ed ai valori che essa esprime, si dotano
di codici di comportamento (dichiarazioni d'onore prive di sanzione
giuridica) con i quali si impegnano a rispettare le regole che l'ordinamento
giuridico non appare in grado di far rispettare.
Con queste ed altre strategie sia l'economia che il diritto, tentano,
"nei momenti di crisi, di uscire dalla prigione cui le ha condannate
l'autopoiesi cercando motivazioni esterne" .
4. Sulle sembianze del Diritto del lavoro.
Per Diritto del lavoro, ovviamente, non intendo (o non solo) il complesso
di norme positive che tale elaborazione, attraverso la mediazione della
politica, è stata in grado di produrre, ma la elaborazione stessa,
cioè quel pensiero che, allarmato dal diffondersi dello sfruttamento
ed ispirato da valori etici (di origine religiosa o laica) progettava
regole giuridiche tali da garantire la "sicurezza" del lavoratore,
di liberarlo dal rischio insito nel nuovo sistema industriale.
E' un diritto che si presenta sotto diverse sembianze perché,
nonostante sia ispirato a valori assoluti, tuttavia vive il contingente
e deve fare i conti con rapporti di forza che continuamente evolvono
e che, talvolta, si rovesciano all'improvviso.
E' un pensiero, pertanto, che si radica in diverse ideologie, da quella
anarchica a quella liberista, ma in tutti i casi, anche quando le misure
prospettate sono poca cosa, anche quando è fin troppo evidente
la concezione caritatevole, anche quando i diritti dei lavoratori sono
agitati in funzione strumentale agli interessi del capitalismo, quel
pensiero si presenta come finalizzato alla tutela dei lavoratori mediante
la limitazione dell'arbitrio invocato dalle prime espressioni del liberismo.
Le espressioni del pensiero che da origine al Diritto del lavoro, quindi
sia i progetti che le realizzazioni, sono molteplici e non sempre appaiono
lineari. Ma certamente il Diritto del lavoro, in virtù della
sua ispirazione a principi etici, si contrappone, per definizione, all'economia
tutte le volte che le regole da essa imposte ostacolino il progetto
di liberazione di chi è costretto a cedere il proprio lavoro
in cambio di una dignitosa sussistenza.
Non a caso, mentre per l'economia il lavoro non può essere "mai
disgiunto da sensazioni penose, implica fatica o quantomeno sforzo o
tensione" , mentre per la dottrina sociale della Chiesa il lavoro,
per quanto nobilitato dalla somiglianza con la creazione , comporta
"fatica e peso, da sopportarsi come effetto del peccato originale"
, il Diritto del lavoro, invece, non considera connaturate al lavoro
la sofferenza e la fatica e lo ritiene, anzi, piuttosto uno strumento
di affrancamento e di liberazione.
Il Diritto al lavoro, inteso come diritto di lavorare, non si esaurisce
nel diritto alla retribuzione. La più evoluta elaborazione dottrinale
e giurisprudenziale, ad esempio, riconosce al lavoratore il diritto
di svolgere effettivamente le mansioni dedotte in contratto quando queste
abbiano rilievo per lo sviluppo della propria professionalità,
così che il datore di lavoro non può essere ritenuta adempiente
per il solo fatto di corrispondere la retribuzione convenuta.
5. Sui principi del Diritto del lavoro.
Nel lungo cammino che ha portato i lavoratori dalla quasi inesistenza
alla titolarità di diritti, "dal silenzio alla parola",
per utilizzare una metafora di Jaques Le Goffe , quei principi etici,
le convinzioni di quella coscienza comune di cui si è detto,
finalmente penetrano nelle Costituzioni degli Stati e nelle solenni
Dichiarazioni delle Istituzioni internazionali. Tali principi, tuttavia,
solo in parte si trasformano in diritti azionabili.
La Costituzione italiana, ad esempio, proclama solennemente il "diritto
al lavoro", ma questo non si trasforma in diritto soggettivo.
Gino Giugni, nel prendere atto del fatto che del Diritto al lavoro si
parla poco o niente, che non si supera lo stadio della pura enunciazione,
afferma al proposito: "Onoriamolo e rispettiamolo, dunque, questo
diritto al lavoro, perché è una norma di notevole importanza
e non pensiamo che si tratti, come è stato detto da qualche giurista,
di una norma soltanto di carattere programmatico, perché è
una norma di principio" .
Affiora, quindi, una categoria di diritti, che dalla sfera etica sono
transitati nel diritto, ma non sono necessariamente forniti di strumenti
azionabili, tali diritti possono configurarsi, secondo l'insegnamento
di Giugni, quali "principi".
Questi principi sono proclamati sopratutto dalle Costituzioni degli
Stati e dalle solenni Dichiarazioni degli Organismi internazionali.
Proprio in relazione al rapporto tra le regole dell'economia ed il Diritto
del lavoro, la solenne Dichiarazione di Filadelfia, parte integrante
della Costituzione dell'OIL, ribadisce proprio l'autonomia del Diritto
del lavoro.
Affermare che "il lavoro non è una merce" significa,
prima di tutto, che il suo prezzo non può essere imposto dal
mercato o, in altri termini, che ai lavoratori ed alle lavoratrici,
come verrà specificato dalla stessa e da altre successive Dichiarazioni,
devono essere garantiti, in ogni caso, un salario e condizioni di lavoro
dignitose, ovverosia, secondo la formulazione della Carta Comunitaria,
"una retribuzione equa, cioè una retribuzione sufficiente,
per consentire loro un decoroso tenore di vita" .
6. Sul dovere di intervento degli Stati.
Questo principio, largamente diffuso nelle coscienze e nei principi
fondamentali degli Stati, vale a giustificare l'irriducibilità
del Diritto del lavoro all'economia. Ma non è il solo elemento
da tenere in considerazione. Di solito, viene prestata minore attenzione
al principio, altrettanto fondamentale, che impone agli Stati di adoperarsi
attivamente per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Tale principio
è, in parte, un corollario del primo, perché è
evidente che, in mancanza di un adeguato intervento da parte dello Stato,
l'obiettivo di garantire ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose
ed una retribuzione altrettanto degna difficilmente potrà essere
garantito.
Se il lavoro non è merce, quindi, se il salario non può
essere fissato liberamente dal mercato, è necessario un ulteriore
strumento di regolazione che consiste nell'intervento dello Stato.
L'intervento dello Stato, ovviamente, non deve essere un regolatore
alternativo e sostitutivo del mercato, esso ha la funzione, più
limitata ma non meno importante, di tutelare i valori sociali fondamentali
che, in mancanza, sarebbero fatalmente violati dalle leggi del mercato.
Questo ragionamento è valido per la garanzia dei diritti fondamentali
dei lavoratori, ma anche per la salvaguardia di quei diritti altrettanto
fondamentali dei cittadini che sono indispensabili per il soddisfacimento
di bisogni elementari. Quando lo Stato restituisce integralmente al
mercato alcuni servizi indispensabili (come i trasporti, la sanità,
l'energia) finisce spesso per privare una parte dei cittadini di diritti
essenziali per una vita dignitosa.
L'intervento dello Stato, peraltro, sia nel campo del Diritto del lavoro
che negli altri settori essenziali di cui si è detto, è
perfettamente compatibile con le regole di una società capitalista.
Pio XII°, per limitarci ad un esempio, non pensava affatto di scalfire
il sistema capitalista, quando affermava che "rientra nell'Ufficio
dello Stato l'intervenire nel campo e nella divisione della distribuzione
del lavoro secondo la forma e la misura che richiede il bene comune
rettamene inteso". Questo intervento, infine, è sempre almeno
implicitamente postulato da tutte le Dichiarazioni internazionali che
proclamano i diritti fondamentali dei lavoratori, non potendosi immaginare
nessun altro organismo, se non lo Stato, che abbia la forza di garantire
tali diritti.
Il rifiuto di considerare il lavoro alla stregua di una merce e l'intervento
dello Stato nella regolazione del rapporto capitale - lavoro costituiscono,
dunque, i capisaldi dell'autonomia e dell'antagonismo tra le due entità.
7. Gli ambiti del Diritto del lavoro.
Affermare questo antagonismo non equivale a ritenere che l'applicazione
delle regole del mercato determini automaticamente un salario insufficiente
per una vita dignitosa o la violazione dei diritti fondamentali dei
lavoratori.
Ciò si verifica, ma non sempre e non necessariamente, innanzitutto,
perché esistono segmenti di lavoro salariato capaci di contrattare
un salario e condizioni di lavoro più che dignitose secondo le
regole del mercato e senza condizioni di inferiorità. Del resto,
la contrattazione collettiva, che viene praticata secondo le regole
della domanda e dell'offerta, non di rado è in grado di garantire
condizioni di lavoro ed un salario sufficienti. Lo Stato, quindi, ben
lungi dal sopprimere la contrattazione, che svolge peraltro una funzione
positiva per il controllo del conflitto, si limita a prevedere che essa
si svolga nel rispetto dei diritti sociali fondamentali. Alcuni Stati
fissano per legge i minimi salariali, ponendo, così, un limite
alla stessa contrattazione collettiva. In altri sistemi, come in quello
italiano, una costante prassi giurisprudenziale attribuisce ai livelli
salariali fissati dalla contrattazione collettiva la qualificazione
di retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione
.
La fissazione delle condizioni di lavoro secondo le regole del mercato,
peraltro, non comporta necessariamente la violazione dei diritti sociali
fondamentali poiché può essere interesse dello stesso
datore di lavoro, al fine di salvaguardare un fattore della produzione
o per incentivare la produttività, garantire ai propri dipendenti
una retribuzione e condizioni di lavoro corrispondenti a quanto necessario
per un'esistenza dignitosa. Talvolta, infine, diventa indispensabile
garantire salari dignitosi per poter alimentare la domanda. Concetto,
questo, presto entrato a far parte anche del patrimonio della dottrina
sociale della Chiesa: "una produzione di massa richiede un consumo
di massa; a sua volta un consumo di massa postula un proporzionato potere
d'acquisto nelle classi lavoratrici, che sole sono in grado di dar luogo
ad un consumo di massa" . Come a dire che, in taluni casi, i salari
lievitano solo per far si che i lavoratori, mediante un aumento dei
consumi, consentano il buon andamento delle imprese.
8. Sulla relazione tra Capitale e lavoro.
A ben vedere, nel DNA del Diritto del lavoro, non compare la finalità
di contrastare le regole del mercato in quanto tali, ma certamente il
diritto statuale ed i trattati internazionali tentano "di contenere
entro limiti tollerabili le patologie più preoccupanti dell'economia
di mercato" . Esso si propone "solo" di tutelare i lavoratori
alla luce dei valori e dei principi giuridici di cui si è detto.
Non è, quindi, criticabile più di tanto neppure il fatto
che nel 1919 il Trattato di Versailles, nel promuovere la costituzione
dell'OIL, abbia dichiarato, cedendo alle pressioni dell'Inghilterra
, che il lavoro non è "soltanto una merce", affermando
così, indirettamente, che il lavoro può anche essere una
merce: "First. The guiding principle above enunciated that labour
should not be regarded merely as a commodity or article of commerce"
.
Il lavoro, infatti, può essere oggetto di contrattazione tra
le parti; che possono fissare il prezzo in base all'abbondanza od alla
scarsità di esso. Può, quindi, essere trattato alla stregua
di una merce. Riconoscere ciò, tuttavia, non deve impressionare:
guardare in faccia la realtà è il primo passo per poter
proseguire il cammino tracciato dalla storia del Diritto del lavoro.
Quale, allora, il rapporto tra Diritto del lavoro ed economia? Che risposta
dare ad una domanda che negli ultimi tempi, almeno in Italia, sembra
diventato l'assillo di studiosi ed operatori?
Diritto del lavoro ed economia, nonostante i tentativi di Law and Economics,
che hanno prodotto il solo risultato di giustificare il libero mercato,
rimangono irriducibili l'uno all'altra. L'Economia è finalizzata
alla produzione della ricchezza. Il Diritto del lavoro ha per scopo
la tutela dei diritti di una categoria di persone che con il loro lavoro
concorrono alla produzione della ricchezza. Economia e Diritto del lavoro
hanno in comune soltanto l'ambiente dove si svolgono i fatti, cioè
la società nel suo complesso, i luoghi della produzione. Ma la
loro finalità, i loro strumenti operativi, sono affatto differenti.
Non è neppure dimostrato che la crescita economica automaticamente
produca un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori salariati.
La Comunità Economica Europea è stata istituita sulla
base di questo presupposto. Il Trattato di Roma si disinteressava quasi
del tutto dei diritti sociali, esso perseguiva l'obiettivo della crescita
economica mediante la coesione tra gli Stati perché, nell'intendimento
dei padri fondatori, il benessere sociale sarebbe dovuto essere una
naturale conseguenza della crescita economica .
Così non è stato, si sono rese necessarie non poche correzioni
di rotta per riportare in primo piano le questioni sociali. Ma se anche
l'accumulazione della ricchezza determinasse un miglioramento generalizzato
del tenore di vita, se anche quella ipotesi iniziale si fosse rivelata
esatta, ciò non significherebbe affatto che possa ipotizzarsi
l'esistenza di un legame tra il Diritto del lavoro ed economia.
L'evidenza, al momento, è di segno nettamente opposto. Prova
ne sia che da quando la Cina ha incominciato a imporsi nei mercati mondiali
la disuguaglianza dei redditi è cresciuta enormemente e "in
molti paesi in via di sviluppo la crescita delle esportazioni è
stata raggiunta al prezzo di condizioni di vita e di lavoro deplorevoli"
.
Il Diritto del lavoro, tra i suoi scenari, auspica certamente il miglioramento
delle condizioni di vita dei lavoratori, ma tale obiettivo si dovrà
raggiungere nel pieno rispetto del compito concreto e cogente, ad esso
affidato, di tutelare i diritti sociali di ciascun lavoratore in ogni
momento essi si manifestino. Il Diritto del lavoro, in altri termini,
non può barattare la tutela dei diritti sociali fondamentali
di nessun lavoratore con la speranza che un giorno, se le cose andranno
per il verso giusto, tutti, anche quegli stessi lavoratori, staranno
meglio.
Certo, il Diritto del lavoro non tutela solamente i diritti fondamentali
del lavoratore, i suoi confini spingono sin dove esista una relazione
di lavoro, anche oltre la soglia dei rispetto di quei diritti minimi
di dignità di cui abbiamo parlato. Eppure è nella tutela
dei deboli e degli sfruttati, di chi non sia in grado di tutelarsi da
solo, che continua a risiedere la sua essenza. Gi obiettivi e gli strumenti
sono cambiati radicalmente dal Diritto del lavoro delle origini, ma
l'ispirazione è rimasta intatta.
Oggi, tale problema è reso acuto dal divario esistente tra i
lavoratori subordinati tutelati ed i nuovi lavoratori che vivono ai
margini delle tutele, diventa drammatico nel confronto tra le élites
dei paesi occidentali e la povertà delle periferie del mondo.
Una delle questioni più urgenti che devono essere affrontate,
è quella di chiedersi come il Diritto del lavoro possa dare il
suo contributo al fine di superare l'abisso che separa questi due mondi.
Sembra certo, tuttavia, che se qualche beneficio dello sviluppo dei
commerci e degli investimenti finirà per investire i poveri di
quelle periferie, ciò "non avverrà in virtù
di una ricollocazione del diritto del lavoro come complemento del diritto
del commercio internazionale. Al contrario, nei fatti, la redistribuzione
più efficace sarà realizzata con una varietà di
azioni positive, ovvero di promozione dell'eguaglianza di capabilities
per i lavoratori poveri" .
Una volta che siano realizzati i principi fondamentali, una volta garantiti
adeguati livelli di dignità del lavoro, è certo possibile
riprendere a parlare con il linguaggio dell'economia. I lavoratori che
siano in grado di contrattare in condizioni di parità, non abbisognano
di particolari tutele.
Ma sinchè il lavoratore è un contraente debole, sino a
che i diritti fondamentali non siano rispettati, quei diritti sono diritti
indisponibili per lo stesso Diritto del lavoro, per la stessa azione
delle Associazioni sindacali che abbiano quale finalità la protezione
dei lavoratori.
Per quanto riguarda la tutela dei diritti sociali fondamentali, credo
che non sia stato ancora inventato un esperanto tale da poter consentire
il dialogo tra il Capitale ed il Diritto del lavoro.
9. Sui "territori" del Diritto del lavoro.
Se è vero l'assunto iniziale da cui abbiamo preso le mosse, cioè
l'esistenza di un diritto eticamente fondato, recepito nei principi
delle Organizzazioni internazionali e di numerose Costituzioni, quel
Diritto si oppone, per natura, al funzionamento delle regole del mercato
quando e nella misura in cui possano intaccare i diritti fondamentali
dei lavoratori.
Non dialogo, quindi, ma continuo braccio di ferro che, storicamente
(con ovvie differenze anche sotto il profilo geopolitico), sposta continuamente
la linea di demarcazione dei territori di cui ciascuno rivendica il
possesso.
Quando il professor Hayeck ed i suoi seguaci demonizzano il sistema
della sicurezza sociale e rivendicano per il mercato il diritto esclusivo
di stabilire il prezzo del lavoro, non fanno certo un esercizio di dialogo,
ma tentano di scacciare il Diritto del lavoro, considerato invasore,
da territori sui quali rivendicano il completo dominio. Lo fanno mantenendosi
fedeli al postulato del liberismo delle origini, per cui "l'intervention
de l'Etat dans le jeu économique est fondamentalement contre-nature
et par conséquence intrinsèquement dangereuse, postulat
assorti d'une tolérance imposée par les circonstances:
il peut cependant intervenir à la marge, mais seulement et strictement
à la marge" .
Dichiararsi contrari a quelle idee, affermare una diversa concezione
del lavoro, in alcuni momenti ha significato esporsi all'ostracismo,
come è capitato al Curato di campagna di Georges Bernanos. Chissà
se quel curato aveva letto le pagine di John Kells Ingram o aveva studiato
diritto ed economia, quando spiega al suo ascoltatore che alla lettura
della Rerum Novarum di Leone XIII "nous avons cru sentir la terre
trembler sous nos pieds" e gli espone, con disarmante semplicità,
quel concetto che gli economisti più illuminati incominciavano
ad ammettere con estrema fatica: "Cette idée simple que
le travail n'est pas une marchandise, soumise à la loi de l'offre
et de la demande, qu'on ne peut pas spéculer sur les salaires,
sur la vie des hommes, comme sur le blé, le sucre ou le café,
ça bouleversait le cosciences, crois tu? Pour l'avoir expliqué
en chaire à mes bonshommes, j'ai passé pour un socialiste
et les paysans bien-pensants m'ont fait envoyer en disgrâce à
Montreuuil" .
Finché si rimane nel terreno dei diritti fondamentali, non può
esservi alcuna forma di compartecipazione tra le due concezioni, quella
del Mercato e quella del Diritto del lavoro, che sono per loro natura
antitetiche. Diverso, ovviamente, è il discorso relativo al possibile
uso di tecniche proprie dell'economia per misurare il costo delle transazioni
che riguardano la nostra materia. L'applicazione di modelli derivati
dall'economia, in questo caso, non implica alcuna confusione di ruoli
o subordinazione verso tale disciplina.
Un salario consente al lavoratore esistenza libera o dignitosa oppure
non la consente affatto. Un minore ha l'età di lavoro o non l'ha
ancora raggiunta. Le condizioni di lavoro garantiscono un'adeguata tutela
della salute del lavoratore o non la garantiscono.
Tutti questi indici sono suscettibili di variare, nel tempo e nel luogo,
ma ciò non significa che Capitale e Lavoro cooperano per il progresso
sociale. La definizione di quegli indici rappresenta semplicemente un
armistizio che ratifica il rapporto di forze al momento esistente, perché
non potrà esservi pace sinché a questo mondo un lavoratore
continuerà ad essere sfruttato.
Quando l'OIL modifica la sua strategia di lotta contro lo sfruttamento
dei minori, indirizzando tutti gli sforzi per contrastare almeno le
più odiose manifestazioni di sfruttamento, quando consente (in
determinati casi o per certi lavori), a volte transitoriamente (o sperando
che la misura possa essere transitoria), di abbassare l'età minima
di lavoro dei minori, non coopera con le espressioni del Capitale che
rivendicano la libertà di contrattare secondo quanto il mercato
consenta, ma dichiara, piuttosto, di non possedere la forza (non più
o non ancora) per imporre, neppure sulla carta, il rispetto di un principio
che trascende le stesse Istituzioni che formulano le norme giuridiche.
E' per questo che rielabora, nel tentativo di rivitalizzarli, gli international
labour standars.
Il principio contenuto nella dichiarazione di Filadelfia, il lavoro
non è merce, simboleggia, ancor oggi, questo perenne conflitto.
10. Sull'arretramento del Diritto del lavoro.
Il Diritto del lavoro, abbiamo detto, è un pensiero. Pensiero
che, a volte, si è trovato a dover spiegare situazioni non facili.
John Kells Ingram, per proseguire con la nostra metafora, criticava
gli economisti perché consideravano il lavoro come "entità
indipendente che si può scindere dalla persona del lavoratore".
In effetti il Diritto del lavoro ha molto riflettuto sulla relazione
esistente tra il lavoratore ed il frutto del suo lavoro nella relazione
contrattuale.
Confortati dai risultati raggiunti, in molti abbiamo creduto che il
Diritto del lavoro, quale strumento di liberazione almeno dalle più
pesanti oppressioni, fosse avviato verso un cammino inarrestabile.
Invece non è stato così. Per un verso, è proseguito
il cammino di consolidamento dei principi fondamentali che ha portato
alla diffusione ed alla sempre maggiore specificazione dei diritti fondamentali
dei lavoratori, particolarmente in Europa. Per altro verso, tuttavia,
si è profondamente modificata la relazione tra Capitale e Lavoro
a favore del primo.
Il segno evidente di tale svolta è costituito proprio dall'arretramento
della legislazione del lavoro che, a poco a poco, ha abbandonato il
terreno conquistato ed ha restituito al mercato spazi che riteneva conquistati
per sempre. Ciò determina una svalutazione, di fatto, della proposizione
secondo la quale "il lavoro non è una merce" e produce
un arretramento della "ingerenza" dello Stato nel mercato.
Materie tradizionalmente ritenute monopolio statale, o comunque fortemente
controllate dallo Stato, sono state restituite, mediante profondi processi
di privatizzazione, alla libertà di mercato. Questa evenienza
non è necessariamente negativa, sopratutto per chi è ideologicamente
orientato in tale direzione, ma è decisamente criticabile e preoccupante
quando comporta l'arretramento nella tutela dei diritti fondamentali
dei lavoratori.
Inoltre, quando la coesione dei paesi europei ha richiesto una disciplina
uniforme su tutto il territorio, spesso i nuovi standards non sono stati
stabiliti tenendo conto dei più elevati livelli di tutela raggiunti
da alcuni Stati ma, al contrario, mediante un appiattimento ai livelli
più bassi. Ciononostante, l'Inghilterra si è tirata fuori,
per diversi anni, dall'applicazione degli accordi comunitari, per evitare
di dover riconoscere qualche diritto in più ai propri lavoratori.
Altri segni di preoccupazione derivano dal permanere di un tasso di
disoccupazione assai elevato, a motivo del quale i Capi di Stato europei
sono stati costretti ad inserire il problema dell'occupazione tra le
fondamentali urgenze dell'Unione europea.
Sopratutto, si ha l'impressione che il costo del lavoro, e quindi il
trattamento minimo (economico e normativo) dei lavoratori vada assumendo
un rilievo eccessivo nella competizione economica internazionale, innescando
una inarrestabile corsa alla sua riduzione. I fenomeni connessi con
la globalizzazione, evidentemente, acuiscono il problema. Del resto,
è comune opinione tra gli studiosi il fatto che anche i relativi
successi nella strategia dell'occupazione in Europa siano stati raggiunti
"in una certa misura a detrimento dei valori tradizionali del diritto
del lavoro come quelli della protezione degli occupati" .
In questo contesto, preoccupano tanto le disuguaglianze tra nord e sud
del mondo, quanto l'acuirsi delle differenze sociali all'interno dei
paesi più industrializzati e, al loro interno, l'allarmante fenomeno
della povertà.
La nuova povertà, nei paesi ricchi, non è più solo
determinata dallo stato di disoccupazione, perché è sempre
più evidente che anche un lavoratore o una lavoratrice subordinata
possono scendere sotto la soglia della povertà. Ciò significa,
in altri termini, che il Diritto del lavoro non è in grado di
garantire condizioni sufficienti per una vita "libera e dignitosa".
Almeno in qualche caso, in Italia, è la stessa legge a consentire,
esplicitamente, che la retribuzione di un lavoratore sia inferiore al
limite minimo per poter stare al di sopra della soglia di povertà.
Ciò avviene quando si ammette che, per un periodo transitorio
di alcuni anni, i datori di lavoro che, dopo aver operato nell'illegalità,
decidono di "emergere", cioè di rispettare le leggi,
possano continuare a pagare ai propri dipendenti un salario nettamente
inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva .
A volte, oltretutto, si può dubitare, ed a ragione, del fatto
che il trattamento economico stabilito, in alcuni luoghi, o per alcuni
rapporti pudicamente chiamati "atipici", possa veramente consentire
ad un lavoratore una vita libera e dignitosa.
11. Sulla schizofrenia del Diritto del lavoro
Ho l'impressione di vivere in una situazione di schizofrenia, caratterizzata
per un verso dall'esistenza e dal consolidamento di diritti umani fondamentali
in virtù dei quali il lavoro non può essere trattato come
una merce. Ma, per altro verso, si osserva una sorta di rassegnazione
pragmatica, se non di vera e propria accettazione, del fatto che in
realtà il lavoro è merce ed il destino economico delle
nazioni dipenda, sopratutto, dalla fissazione del suo prezzo, ovviamente
da fissare al livello più basso possibile per "reggere la
competitività internazionale". Come se fosse realistico
credere che si possa affrontare una guerra economica con la Cina, per
parlare dell'attualità, competendo sul costo del lavoro.
Ricordo un tempo nel quale il mondo invidiava l'Italia per il suo Statuto
dei Lavoratori, quel patrimonio di tutele destinato a migliorare la
qualità della vita di uomini e donne che traggono dal lavoro
subordinato il proprio sostentamento. Ebbene, qualche settimana orsono,
il Ministro del lavoro italiano, nell'annunciare la più recente
legge sulla flessibilità varata dal Governo, ha dichiarato che
essa prevede una flessibilità così intensa da provocare
l'invidia di tutto il mondo .
La verità è che neppure allora quella disciplina "garantista"
piaceva al Capitale, e che oggi, a molti di noi, non piace affatto questo
ritorno all'indietro che, per alcuni versi, altro non è che una
nuova e più forte "mercificazione" del lavoro.
Non per invocare un Diritto del lavoro immobile, ma perché la
naturale evoluzione delle tipologie contrattuali e delle regole non
deve comportare una riduzione delle tutele sostanziali.
Nella psicopatologia della vita quotidiana si fanno cose che non si
possono dire, neppure a sé stessi; se ne affermano altre che
non corrispondono alla realtà, alle quali si finge di credere
per soddisfare un innato bisogno di sicurezza, per rassicurarci.
Ciò accade, evidentemente, anche nel campo del Diritto del lavoro
che, non di rado, ha cercato giustificazioni teoriche per spiegare situazioni
concrete che, all'apparenza, mostravano un diverso segno.
Nella dottrina giuslavoristica, ad esempio, hanno prevalso il pudore
e la ripugnanza ad ammettere che il corpo possa essere, in qualche modo,
oggetto di transazione. Così, piuttosto che scandagliare il profilo
pratico, essa si è impegnata, a lungo, nell'impresa, di carattere
eminentemente speculativo, di dimostrare che nel lavoro subordinato
non è compromessa la persona del lavoratore e tantomeno è
compromesso il suo corpo.
Abbiamo, cioè, sognato a lungo, inebriati da sofisticate analisi
che allontanavano da noi quanto ci sembrava ripugnante.
Pertanto, quanto Supiot ha riproposto il tema in tutta la sua crudezza,
affermando che "ne pas voir que la maîtrise acquise sur les
travailleurs dans la relation salariale est d'abord une maîtrise
physique, c'est ne pas voir le nez au milieu de la figure" , la
prima reazione è stata di stupore. In realtà egli ci ha
semplicemente costretti a riflettere sulle certezze che avevamo archiviato.
Così, anche il principio secondo il quale "il lavoro non
è una merce" non è forse diventata una frase abituale
buona per tutte le occasioni e per tutti i convegni? Ci incontriamo,
ce lo ripetiamo l'un l'altro e così ci tranquillizziamo a vicenda.
Ma veramente, oggi, il lavoro non è una merce?
Magari non lo sarà! Ma come non vedere che esso è pur
sempre offerto in cambio di mezzi di sostentamento, spesso a condizioni
inique? Come non vedere che il dumping sociale è realizzato grazie
alla riduzione dei salari e delle altre norme di tutela?
Piuttosto che ripetere ritualmente che il lavoro non è una merce,
sarebbe forse preferibile dichiararlo una merce pregiata. Il lavoro
ha un costo "sociale", il Capitale che intenda utilizzarlo
deve pagarlo per quanto esso vale in base a leggi che non sono quelle
del mercato, che stanno ad un livello più elevato. Gli Stati
impongono normalmente tasse più elevate per i beni di lusso.
Gli Stati impongono particolari, costose procedure per la manipolazione
ed il trasporto delle merci pericolose. Gli Stati, talvolta, impongono
il monopolio per la produzione o il commercio di determinati prodotti.
Gli Stati impongono limiti allo sfruttamento delle risorse naturali
od alla loro distribuzione. Ebbene, quanto vale il lavoro in questo
contesto?
E' evidente che non si tratta del valore di mercato, si tratta di un
valore sociale che le Comunità che vogliono definirsi civili
devono stabilire. Chiunque voglia utilizzare il lavoro dovrà
pagare, come minimo, il prezzo "equo" fissato in modo tale
da garantire il fabbisogno minimo di tutela del lavoratore. Un prezzo
imposto dagli Stati secondo la coscienza sociale che abbiano maturato
ed alla luce dei principi proclamati dallo Organizzazioni internazionali.
12. Sulla missione del Diritto del lavoro.
Il Capitale ed il Lavoro sono entità irriducibili. Compito del
Diritto del lavoro è di opporsi al libero sfruttamento del lavoro,
stabilendo prima di tutto le regole e le garanzie minime perché
sia consentita ai lavoratori una vita libera e dignitosa. Certamente
rimane l'esigenza di fissare, percorrendo le tappe della storia ed attraversando
i meandri della geografia economica, la soglia di quella tutela, cioè
la determinazione del "prezzo sociale". Compito non facile,
perché occorre continuamente dare risposta a domande fondamentali,
come quella che immaginiamo posta da Dahrendorf: quale porzione dello
status sociale dei cittadini dovrà essere sottratta alle incertezze
del mercato?
Seppure ammettendo l'utilità di un certo pragmatismo, ritengo
che non possa essere eluso il bisogno del Diritto del lavoro di mantenersi
fedele ai suoi principi ispiratori, di interpretarli e di rilanciarli
continuamente. Principi che devono costituire la stella polare di un
lungo cammino che in una eterna dialettica, pone a confronto concezioni
naturalmente antitetiche.
I principi, infatti, a volte possono trovare realizzazione anche indipendentemente
dall'attività dei legislatori, come è avvenuto, a esempio,
per la Corte di Giustizia europea che ha dato corpo, con le sue sentenze,
all'ancoraggio dei diritti sociali fondamentali nell'ordinamento giuridico
comunitario.
Per questo, anche quando i principi non trovano un immediato e diretto
riscontro, vi è sempre chi si oppone anche alla loro semplice
proclamazione. Ne è una riprova la difficoltà del processo
di "costituzionalizzazione" che proprio di questi tempi interessa
il riconoscimento dei diritti sociali fondamentali nell'Unione europea.
Quei diritti, infatti, paiono ancora in qualche modo subordinati, o
almeno condizionati, dal conseguimento degli obiettivi economici che
l'Unione europea sembra oggi privilegiare.
In una fase di indubitabile "difficoltà", che si manifesta
diffusamente in tutte le parti del mondo e che sembra mettere in crisi
la stessa identità del Diritto del lavoro, occorre mantenere
viva "la speranza che i valori ed i principi che fecero nascere
il Diritto del lavoro permangano e la nostra disciplina dimostri la
sua eccezionale capacità di adattarsi ai cambiamenti e mantenere
intatta la sua funzione di strumento di giustizia sociale" .
Una direzione esiste, ed è stata chiaramente indicata: "Il
reste qu'à court d'imagination, je m'en remets au processus de
"densification" des droits de l'homme et du citoyen - autrement
dit des droits humains fondamentaux - du soin de nous ménager
dans un avenir pas trop lointain, la bonne surprise d'un principe apte
à procurer au droit du travail le respect de sa spécificité
et la garantie durable de sa autonomie" .
9 settembre 2003.